Art. 2.
(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive).

      1. Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.
      2. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati è effettuato

 

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ai sensi degli articoli 145, come modificato dal presente comma, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale. Il terzo comma dell'articolo 145 del codice penale è abrogato. Si applica l'articolo 33 della presente legge.
      3. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 213 del codice penale ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, di cui al quinto comma del citato articolo 213 del codice penale. Si applica l'articolo 33 della presente legge.
      4. Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.
      5. Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro della giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli istituti penitenziari della Repubblica.